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D.M. 7 agosto 2009, n. 143
Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 ottobre 2009, n. 241.

 

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TIROCINIO - Perdita Efficacia Dopo 5 Anni

Il tirocinio iniziato a partire dal 16 agosto 2012 non ha validità illimitata nel tempo, ma perde efficacia trascorsi 5 anni dalla data di completamento dello stesso senza che sia superato l'Esame di Stato.

Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del "certificato", ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al DPR 137/2012 (" ... stabilisce, infine, l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo").

 

Art. 6 DPR 7 agosto 2012, n. 137 e relazione illustrativa

Inf.CNDCEC 3/2014 del 12 marzo 2014

PRONTO ORDINI 73-2015 del 6 maggio 2015