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O.C.C. - SOVRAINDEBITAMENTO

Attenzione: apre in una nuova finestra. StampaE-mail

L'attività dell'OCC è sospesa dal 31 luglio e per tutto il mese di agosto; le richieste che perverrano in tale periodo verranno prese in considerazione a partire dalla prima settimana di settembre.

 

PRESENTAZIONE DELL’OCC

L’ Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, è stato istituito dal Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 21 marzo 2016, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012.

 

Il Ministero della Giustizia, in data 14 giugno 2016, ha disposto l'iscrizione dell’Organismo, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

 

L’OCC riceve le domande di avvio del procedimento e, valutato il rispetto dei presupposti normativi, nomina un professionista Gestore della Crisi che, a seguito di esame della documentazione prodotta, assisterà il debitore nella ristrutturazione dei debiti e conseguente soddisfazione dei crediti.

 

Tribunale di Foggia - ATTIVITA' DEGLI OCC

 


NORMATIVA:

L’ Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, è stato istituito dal Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 21 marzo 2016, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012.

 

CNDCEC - Informativa n.34 del 22.03.2024  “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83

 

D. L. 12 gennaio 2019 Codice della crisi d'impresa e dellinsolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

 

D.M. 24.09.2014 n.202

 

LEGGE 27.01.2012 n.3

 

Regolamento OCC e Codice Etico

 

Autocertificazione requisiti del Gestore della Crisi


ELENCO GESTORI:

E’ possibile consultare il Registro Nazionale degli Organismi e l’Elenco dei Gestori sul sito del Ministero: 

Link sito ministero: ELENCO DEI GESTORI


MODALITA' DI ACCESSO ALLA PROCEDURA - RICHIESTA NOMINA GESTORE:

Documentazione da produrre per la presentazione dell’istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012:

 

Istanza Nomina Gestore Concordato Minore

Descrizione attività e passività debitore diverso da Persona Fisica

 

Istanza Nomina Gestore Liquidazione Controllata

Descrizione attività e passività debitore diverso da Persona Fisica

 

Istanza nomina gestore ristrutturazione debiti consumatore

Descrizione attività e passività debitore Persone Fisiche-Consumatore

 

Istanza nomina gestore sovraindebitato incapiente

Descrizione attività e passività debitore diverso da Persona Fisica

 

Dichiarazione sostitutiva cumulativa ricorrente

(DA ALLEGARE A QUALSIASI RICHIESTA)

 

Informative privacy OCC-FOGGIA

(DA ALLEGARE A QUALSIASI RICHIESTA)

 

Non saranno accettate domande incomplete e prive degli allegati richiesti.

 


ISCRIZIONE GESTORE PRESSO IL MINISTERO

Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di riferimento, possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità a svolgere la funzione di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell’Ordine di Foggia, compilando l’apposita domanda e inviandola a mezzo PEC all’indirizzo:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Si richiama l’attenzione degli interessati alla specifica disciplina transitoria prevista dall’articolo 19 del DM n. 202 del 2014.

 

L’iscrizione al Registro dei Gestori della crisi viene disposta dal Ministero della Giustizia su istanza dell’Ordine. Si ricorda agli Iscritti che, ai sensi dell’art. 19 (cosiddetto regime transitorio) del Decreto 24 settembre 2014, n. 202, il 28 gennaio 2018 è scaduto il termine per l’iscrizione al Registro dei Gestori della crisi da sovraindebitamento documentando la nomina, in almeno quattro procedure, come curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per aver svolto i compiti e le funzioni dell’organismo o del liquidatore a norma dell’articolo 15 della legge. E’ possibile chiedere l’iscrizione previa partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell’art 16 del DPR 10/3/1982 n. 162, di durata non inferiore a 40 ore nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e del sovraindebitamento.

Domanda di iscrizione nell'Elenco dei Gestori

Dichiarazione di accettazione ed indipendenza del Gestore designato


Il Gestore monitora il proprio obbligo di aggiornamento professionale.

Come calcolare la data di inizio e fine biennio?

 

Si devono distinguere due fattispecie: 

 

1.   in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato dalla data di PDG al 28/01/2020; 

 

2.  in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore, ad esempio il gestore con PDG 01/01/2020 dovrà conseguire le 40 ore dal 01/01/2020 al 31/12/2021.

 

Infine si ricorda l’obbligo di inviare, all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , l’attestazione dello svolgimento del corso di aggiornamento di 40 ore.


Equipollenza tra la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quella iniziale e biennale del Gestore della Crisi.

 

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC aggiornato al 31/01/2108, la partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento.