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O.C.C. - SOVRAINDEBITAMENTO

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PRESENTAZIONE 

L’ Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, è stato istituito dal Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 21 marzo 2016, secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 2012.

 

Il Ministero della Giustizia, in data 14 giugno 2016, ha disposto l'iscrizione dell’Organismo, nella sezione A del Registro ministeriale degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.

 

L'OCC riceve le domande per avviare il procedimento di composizione della crisi e, dopo aver verificato che siano rispettati i requisiti normativi, nomina un professionista, il "Gestore della Crisi". Quest'ultimo, esaminando la documentazione presentata dal debitore, lo assiste nella ristrutturazione dei debiti. L'obiettivo è trovare soluzioni per rinegoziare i debiti e cercare di soddisfare i creditori, evitando l'insolvenza definitiva e dando al debitore una possibilità di risanamento. 

 

Nel mese di AGOSTO l'attività dell'OCC è sospesa per tutto il mese; le richieste che perverrano in tale periodo verranno prese in considerazione a partire dalla prima settimana di settembre.

 

Tribunale di Foggia - ATTIVITA' DEGLI OCC

 


NORMATIVA

 

CNDCEC - Informativa n.34 del 22.03.2024  “Crisi da sovraindebitamento: modelli di relazione e modulistica a uso del gestore della crisi e degli OCC”

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 giugno 2022, n. 83

 

D. L. 12 gennaio 2019 Codice della crisi d'impresa e dellinsolvenza in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155.

 

D.M. 24.09.2014 n.202

 

LEGGE 27.01.2012 n.3

 

REGOLAMENTO OCC E CODICE ETICO

 

AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI DEL GESTORE DELLA CRISI


 

ELENCO GESTORI

E’ possibile consultare il Registro Nazionale degli Organismi e l’Elenco dei Gestori sul sito del Ministero: OCC- Commercialisti Foggia n. 50

 

Link sito ministero: ELENCO DEI GESTORI

 


 ACCESSO ALLA PROCEDURA

ISTANZA NOMINA GESTORE DELLA CRISI

Documentazione da produrre per la presentazione dell’istanza per la nomina di un Gestore della Crisi ai fini dell’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012:

 

Inviare, tramite PEC, all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. il modulo di richiesta per la nomina del Gestore della Crisi.

 

1. Istanza Nomina Gestore Concordato Minore
2. Descrizione attività e passività debitore diverso da Persona Fisica

 

1. Istanza Nomina Gestore Liquidazione Controllata
2. Descrizione attività e passività debitore diverso da Persona Fisica

 

1. Istanza nomina gestore Ristrutturazione debiti Consumatore
2. Descrizione attività e passività debitore Persone Fisiche-Consumatore

 

1. Istanza nomina gestore Sovraindebitato Incapiente
2. Descrizione attività e passività debitore diverso da Persona Fisica

 

ATTENZIONE DA ALLEGARE A QUALSIASI RICHIESTA
3. Dichiarazione sostitutiva cumulativa ricorrente
4. Informative privacy OCC-FOGGIA

 

DOMANDE INCOMPLETE O SENZA ALLEGATI NON SARANNO ACCETTATE 

 

ISCRIZIONE GESTORE PRESSO IL MINISTERO

Gli iscritti all'Ordine, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono invitati a inviare la propria dichiarazione di disponibilità per ricoprire la funzione di "Gestore della Crisi" presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine di Foggia. La dichiarazione dovrà essere formalizzata tramite la compilazione dell'apposita domanda, da inviare esclusivamente via PEC all'indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 

Si richiama l'attenzione degli interessati sulla specifica disciplina transitoria stabilita dall'articolo 19 del DM n. 202 del 2014, che regola le modalità di accesso e i requisiti per l'assunzione di tale incarico. 

L'iscrizione al Registro dei Gestori della Crisi è disposta dal Ministero della Giustizia su istanza dell'Ordine. Si ricorda agli iscritti che, ai sensi dell'articolo 19 (cosiddetto regime transitorio) del Decreto 24 settembre 2014, n. 202, il termine per l'iscrizione al Registro dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento è scaduto il 28 gennaio 2018. Tale iscrizione richiedeva la documentazione della nomina in almeno quattro procedure, come curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari, oppure per aver ricoperto i compiti e le funzioni di organismo o liquidatore ai sensi dell'articolo 15 della legge.

Per coloro che non abbiano effettuato l'iscrizione entro il suddetto termine, è possibile chiedere l'iscrizione previa partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti in conformità all'articolo 16 del DPR 10 marzo 1982, n. 162. I corsi devono avere una durata minima di 40 ore e trattare tematiche relative alla crisi d'impresa e al sovraindebitamento.

 

Domanda di iscrizione nell'Elenco dei Gestori

Dichiarazione di accettazione ed indipendenza del Gestore designato

 


OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL GESTORE

Come calcolare la data di inizio e fine biennio?

 

Si distinguono due fattispecie in merito all'obbligo di aggiornamento formativo per i Gestori della Crisi:

 

  1. Professionisti iscritti tramite il regime transitorio
    In caso di professionista che abbia acquisito la qualifica di Gestore della Crisi avvalendosi della normativa transitoria (ossia documentando lo svolgimento di almeno quattro procedure), il corso di aggiornamento di 40 ore deve essere svolto nel periodo compreso tra la data del Provvedimento di Giustizia (PDG) e il 28 gennaio 2020.
  2. Professionisti iscritti tramite corso di formazione iniziale
    Per i professionisti che abbiano ottenuto l’iscrizione al Registro in seguito alla frequenza di un corso di formazione iniziale (della durata di 200 o 40 ore), il corso di aggiornamento di 40 ore deve essere completato nel biennio successivo alla data di iscrizione nel Registro.
    Ad esempio, un gestore iscritto dal 01/01/2020 dovrà aver concluso il corso di aggiornamento nel periodo 01/01/2020 – 31/12/2021.

Infine, si ricorda l’obbligo di inviare l’attestazione dell’avvenuto svolgimento del corso di aggiornamento (40 ore) all’indirizzo PEC: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.  


Equipollenza tra la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e quella iniziale e biennale del Gestore della Crisi.

Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento FPC aggiornato al 31/01/2108, la partecipazione a corsi di formazione, di durata non inferiore a 12 ore, che hanno a oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, consente di assolvere l’obbligo formativo iniziale e di aggiornamento biennale richiesto ai Gestori della crisi da sovraindebitamento.